venerdì 23 marzo 2012

Ricorso GILDA

PENSIONAMENTI CLASSE 1952

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QUESTIONE PENSIONAMENTI CLASSE 1952

Il comma 21 dell’art.1 del decreto legge 138 del 13.08.2011, che ha modificato il comma 9 dell’art. 59 della legge 449/97, ha disposto che:”” Con effetto dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all’art.59, comma 9, della legge 27 dicembre, n.449,dopo le parole “anno scolastico e accademico” inserire la seguente “dell’anno successivo”. Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti di pensionamento entro il 31 dicembre 2011””.



Non pare, dunque, vi siano state novità circa i diritti acquisiti per il collocamento in quiescenza, alla data dell’1.09.2011, per coloro i quali sono nati nell’anno 1952 che rimarrebbero quelli previsti dall’impianto normativo vigente alla citata data.
Per l’effetto, coloro i quali sono nati nel corso dell’anno 1952 e che maturano i requisiti pensionistici alla data del 31.08.2012, di anzianità, secondo le finestre di uscita previste dalla legge 243/04, come modificata  dalla legge 247/07 (requisito di età anagrafica maturata entro il 31.12.2012 + anzianità contributiva) per raggiunta quota 96 o di vecchiaia, per raggiunti limiti dei 40 anni di servizio, potranno essere collocati in quiescenza secondo le regole in vigore alla data dell’1.09.2011.
Quindi, coloro che sono nati nell’anno 52’ potranno andare in pensione a far data dall’ 1.09.2012 o, nella peggiore delle ipotesi, a far data dall’ 1.09.2013, secondo le suindicate disposizioni normative.
Pertanto, ai fini della tutela degli interessati sarà opportuno inviare, comunque, la domanda di pensionamento tramite procedura on-line ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al MIUR, all’Ufficio scolastico regionale e all’INPS di competenza,entro il termine del 30.03.2012.
In caso di mancato accoglimento della stessa si potrà ricorrere ai Tribunali del lavoro competenti per territorio attraverso i propri legali di fiducia.

Roma li 19 marzo 2012
Avv. Tommaso de Grandis
Studio legale Gilda


DOCUMENTI NECESSARI

1- Verifica della maturazione dei raggiunti requisiti di cui alla Tabella B della legge 243/04 e s.m.i.
2- Fotocopia della domanda di pensione on-line o cartacea
3- Autodichiarazione dei servizi e degli anni di servizio
4- Fotocopia del decreto di ricostruzione di carriera
5- Fotocopia documento di riconoscimento e del codice fiscale
6- Scheda dati anagrafici
7- Firma mandati

Dichiarazione sotitutiva dei servizi: formato doc; formato pdf; formato Libre office
Autodichiarazione del reddito: formato doc; formato pdf; formato Libre office
Ultimo aggiornamento Martedì 20 Marzo 2012 21:41

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